Onorevoli Colleghi! - L'espletamento delle indagini da parte della autorità giudiziaria viene articolato attraverso il compimento di atti documentati; detti atti possono essere compiuti direttamente dal magistrato con la collaborazione dei propri ausiliari, oppure delegati dalla autorità giudiziaria procedente ad organi di polizia giudiziaria.
      In forza di tali deleghe, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'interrogatorio di indagati o alla raccolta e verbalizzazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti.
      Soprattutto in questo ultimo caso (verbalizzazione di persone ascoltate a sommarie informazioni testimoniali), non essendo richiesta l'assistenza di avvocato, è possibile che anche involontariamente, le dichiarazioni vengano trascritte in modo poco chiaro, o in forma italiana tale da dare adito a dubbi o travisamenti rispetto al significato e alla reale entità della verbalizzazione.
      Tali dichiarazioni possono poi essere utilizzate nel corso di procedimenti penali e dalla smentita delle stesse possono derivare conseguenze di carattere giuridico penale per il dichiarante.
      All'interno degli uffici di procura e, soprattutto, delle sedi di polizia giudiziaria, è divenuta prassi comune utilizzare personal computer dotati di potenti capacità di videoscrittura, ivi comprese le funzioni «taglia» e «incolla» che consentono di richiamare - con il comando «incolla» - in testo corrente altre espressioni digitate preventivamente e mandate in memoria con il comando «copia» con palese violazione del disposto dell'articolo 134, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione al termine «altro strumento meccanico» con il quale il legislatore ha certamente inteso operare una distinzione

 

Pag. 2

netta rispetto agli strumenti di scrittura elettronici o informatici.
      La presenza di tali funzioni non garantisce la persona sentita sulla fedeltà di trascrizione giacché, senza comunque voler mettere in dubbio l'operato e la buona fede degli organi di polizia giudiziaria, anche involontariamente, al momento della stampa, possono essere richiamati e collocati nel testo raccolto frasi di tenore diverso da quelle pronunciate dall'indagato o dalla persona sentita a sommarie informazioni, soprattutto se, a causa di condizione personale, limitata capacità o altra causa riduttiva delle proprie capacità di esegesi, interpretazione, intelligenza e analisi del testo verbalizzato, non dà garanzia soggettiva di capire con certezza il tenore del contenuto dell'atto che va a sottoscrivere.
      Pertanto, si propone l'approvazione della seguente proposta di legge di integrazione delle norme regolanti la materia contenute nel libro II, titolo III, articoli 134 e seguenti, del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie contenute nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (capo V, articolo 50).
 

Pag. 3